Obbligo di impianti da fonti rinnovabili.

Obbligo di impianti da fonti rinnovabili.

Con il D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 si conferma quanto anticipato con la L. 120/1991 e successivamente con il D.Lgs. 192/2005, ovvero l’obbligatorietà di dotare i nuovi edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili.  Gli edifici privati di “nuova costruzione” e quelli interessati da “ristrutturazioni rilevanti”, dal 1 gennaio 2017 dovranno essere in grado di coprire almeno il 50 % del loro fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, di riscaldamento e raffrescamento (percentuali inferiori fino al 31 dicembre 2016 e per edifici di altro tipo).

Per ulteriori informazioni segui il link:
Speciale Rinnovabili